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Agevolazioni agenzie viaggi

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Sono uscite le modalità applicative per la fruizione del credito d’imposta sulle spese digitali di agenzie di viaggio e tour operator.

La misura agevola al 50% investimenti fino a 25mila euro, offrendo un bonus fiscale da utilizzare in compensazione ocedere ad altri soggetti. 

Dal prossimo 28 febbraio, avremo disponibili tutte le istruzioni per la presentazione delle pratiche che potranno essere inoltrate il 4 marzo (ore 12).
 

Destinatari del credito d’imposta

I destinatari del credito d’imposta sono gli operatori economici che esercitano attività con codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) per le spese sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale. 

Voci di spesa ammesse

  • wi-fi (impianti con velocità pari ad almeno 1 megabit/s in download),
  • siti web ottimizzati per il servizio di navigazione su rete mobile,
  • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti,
  • spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare online servizi e pernottamenti turistici,
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale,
  • strumenti di promozione per offerte innovative di inclusione e ospitalità per persone con disabilità,
  • formazione del titolare o del personale dipendente per le attività elencate.

Importo del credito concesso

Il credito è pari al 50% delle spese sostenute entro l’importo cumulato di 25mila euro, nel rispetto del limite delle risorse stanziate.

Utilizzo del bonus agenzie di viaggio

Il bonus digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator può essere usato in compensazione tramite modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La fruizione può avvenire dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati (senza limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta). S

Si può anche optare per la cessione del credito, totale o parziale, con facoltà di ulteriore cessione a terzi quali banche e intermediari finanziari o altri soggetti. Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte e IRAP, né del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi.

Per info

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Foto by Pixabay

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